In appello, il nostro utente bancario agisce per vedere sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, del Tribunale di Spoleto.
Le c.d. società veicolo sono disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, il cui art. 3, comma 2, prevede che “I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi.”.
Questo comporta che eventuali terzi creditori, quali potrebbero essere i debitori dei singoli crediti ceduti in caso di esito vittorioso dei giudizi intentati nei loro confronti, non potrebbero contare sull’attivo sociale dato dall’importo dei crediti oggetto di cartolarizzazione.
La Corte d’appello di Perugia accede in questa fase cautelare alla soluzione prospettata dalla parte appellante ed atteso che la SPV risulta avere solo un capitale sociale di euro 10.000,00 del tutto incapiente in relazione ad un eventuale credito restitutorio della parte appellante, sospende la provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Avv. Nicola Tondini