– SULLA COMPETENZA PER CONNESSIONE DELLA A.G.O. E SUL CONSEGUENTE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE PENALE MILITARE
Come noto, ai sensi dell’art. 13 comma 2°, CPP ‘… fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti [264 CPMP, n.d.r] opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario …’.
Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, a fronte della medesima condotta materiale contestata all’indagato, appariva più grave il reato ‘comune’ rispetto a quello (connesso) militare, e ciò per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, di fronte al Tribunale Penale Ordinario, era stata formulata una doppia contestazione, ossia non solo quella di ‘truffa aggravata’, ma altresì quella di ‘peculato’ ex art. 81, comma 2° ed art. 314 c.p.
Ma anche volendo prescindere dalla doppia contestazione in ambito ordinario e concentrarsi sull’unico reato di ‘truffa’, era evidente che il reato più grave fosse sempre quello per cui pende il procedimento innanzi al Giudice ordinario.
Come noto, infatti, per giurisprudenza ormai consolidata delle Sezioni Unite (Cass. Penale, SS.UU., 23/06/2016, n. 18621, in Cassazione Penale 2017, 10, 3494 ed in CED Cass. pen., 2017, v.si per speditezza ricognitiva all. B) ‘… ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravità del reato comune è individuata sulla base delle regole stabilite dall’art. 4 c.p.p., stante il rinvio contenuto nell’art. 13, comma II, c.p.p. ai criteri valutabili ai sensi dell’art. 16, comma III, c.p.p. …’.
Dal principio sopra enunciato discende pertanto la conseguenza imposta dal dettato normativo di cui all’art. 4 c.p.p., per cui ‘… non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo …’ (v.si all B).
Nell’ipotesi che ci occupa, l’aggravante contestata ai sensi del CPMP, prevista dall’art. 47, n. 2, per come enunciata nel capo di imputazione, non poteva ritenersi ‘ad effetto speciale’ nel senso stabilito dall’art. 63, III comma CP (ovvero: ‘… sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo …’) e pertanto ‘… è una circostanza di cui non va tenuto conto …’ (v.si anche, ex plurimis, Cass. Pen., sez. II, n. 39756/2011).
Dovendosi stabilire quale sia il reato più grave tra la fattispecie dell’art. 641, comma II CP e quella dell’art. 234, II comma CPMP (‘depurato’ a tali fini dall’aggravante ad effetto non- speciale, di cui all’art. 47 n. 2 CPMP), si procede a necessaria applicazione del principio di cui all’art. 16, comma III CPP, ovverosia: ‘… i delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive …’.
Nel nostro caso, escludendosi dunque nel raffronto le aggravanti ‘ad effetto comune’:
– l’art. 641, comma II c.p. prevede la pena ‘… della reclusione da uno a cinque anni E della multa da euro 309 a euro 1.549 …’;
– l’art. 234, comma II CPMP prevede invece solamente la pena ‘… della reclusione militare da uno a cinque anni …’.
Pertanto, il reato contestato in sede penale ordinaria risultava assorbente – perché prevalente, in termini di ‘gravità’ sostanziale – rispetto a quello contestato in sede Militare.
Sulla scorta di tali premesse, il GUP del Tribunale Militare di Roma, con sentenza n. 31 del 17.06.2024, ha stabilito che il reato di truffa comune, dovendosi ritenere punito più gravemente rispetto alla truffa militare invocata dall’accusa, attira alla A.G.O. la giurisdizione su tutti gli episodi ed anche sugli altri reati connessi oggetto di cognizione in sede militare, di talché gli stessi ‘…vanno giudicati dalla A.G.O., per connessione se truffe militari, ab origine se truffe comuni …’, con la conseguente remissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.
Avv. Elena Cristofari