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SINISTRO SCOLASTICO – RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE – OBBLIGO GENERALE DI PROTEZIONE E NORMATIVA EMERGENZIALE – CONCORSO COLPOSO DEL DANNEGGIATO

SINISTRO IN ORARIO SCOLASTICO – RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE DEL MINISTERO, PER OMESSA VIGILANZA – CONTEMPERAMENTO TRA OBBLIGO GENERALE DI PROTEZIONE E NORMATIVA EMERGENZIALE – CONCORSO COLPOSO DEL DANNEGGIATO E GRADAZIONE DEL QUANTUM

 

Sentenza commentata: Tribunale di Firenze, 23.11.2025, n. 3753/2025, dott. M. Maione Mannamo

Nell’interesse dei familiari di un alunno che frequentava un Istituto scolastico di grado superiore, abbiamo instaurato azione di risarcimento del danno nei confronti del Ministero dell’Istruzione (oggi MIM), in relazione ad un grave sinistro accaduto in orario scolastico, durante la pausa di ricreazione; lo studente danneggiato accedeva ad area scoperta dell’immobile scolastico (lastrico solare), posizionava il piede sopra un lucernario poi rivelatosi non segnalato, non recintato e inadeguato al calpestio, lo stesso si frantumava provocandone una rovinosa caduta di circa 6 metri sul pavimento dei locali sottostanti.

Il Tribunale, ad esito dell’istruttoria, ha ritenuto che l’azione debba essere accolta, in quanto i danni lamentati devono considerarsi derivazione dell’inadempimento ex art. 1218 c.c. dell’Istituto Scolastico (e, quindi del Ministero) all’obbligazione di vigilanza sull’operato degli allievi ed è stato ritenuto provato il nesso di causalità tra inadempimento e danno; degno di nota (per la peculiarità del caso ed il contrasto tra opposte istanze di tutela) è il passaggio in cui il Tribunale fiorentino ritiene che la necessità di ottemperare alle prescrizioni per evitare il contagio da Covid-19 (che avrebbe indotto ad agevolare l’uscita degli studenti, in corrispondenza del lastrico) non doveva risultare prevalente rispetto al suddetto generale obbligo di protezione, giacché la corretta areazione delle aule, la sanificazione degli ambienti e l’utilizzo delle mascherine avrebbero adeguatamente assolto la medesima finalità.

Sul presupposto però che lo studente abbia agevolato il sinistro per voler saggiare la tenuta del lucernario, per il Giudice la condotta colposa dell’attore ha contribuito – seppur in misura ridotta – alla causazione dell’incidente e la quota risarcitoria (nelle due voci ‘danno biologico’ e ‘da sofferenza soggettiva’) è stata ridotta in misura pari al 70% (in luogo del 100%) del danno tabellare, con la condanna del Ministero alla rifusione delle spese legali e della CTU.

Avv. Elena Cristofari

 

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