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TRIB. PERUGIA 13.05.2024 – RICORSO PER ATP E RESPONSABILITA’ SANITARIA

INAMMISSIBILE IL RICORSO PER ATP, LADDOVE LA PARTE RICORRENTE NON PRECISI I CONFINI DELLA RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA SUBENTRATA NELLA CURA DEL PAZIENTE, DOPO UN PRECEDENTE TRATTAMENTO SANITARIO

Ordinanza commentata: Tribunale di Perugia, 13 maggio 2024, n. 5129/2023, dott.ssa Roberti

L’Azienda Sanitaria rappresentata resiste avverso un ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva proposta da una paziente che afferma di aver subito danni alla salute a seguito di un intervento di colecistectomia laparoscopica nell’anno 2017. La ricorrente allega di aver contratto un’infezione da Lactobacillus Paracasei, che ha compromesso il decorso post-operatorio, determinando un danno biologico del 20%. L’Azienda Sanitaria si è costituita in giudizio, contestando l’inammissibilità del ricorso, poiché l’intervento era stato effettuato presso altro nosocomio ed in relazione al fatto che la stessa ricorrente non aveva sollevato puntuali obiezioni sulla fase successiva del trattamento presso la seconda struttura di ricovero. Il Tribunale di Perugia ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva della parte resistente; la ricorrente è stata quindi condannata a pagare le spese legali in favore dell’Azienda, liquidate in 1.780,00 euro, oltre accessori.

Avv. Elena Cristofari

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