RICORSO PER ATP ED ACCORDO TRANSATTIVO CON AZIENDA CHE HA TRATTATO IL PAZIENTE PRIMA DEL TRASFERIMENTO AD ALTRA STRUTTURA – INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO, LADDOVE LA PARTE RICORRENTE NON PRECISI I CONFINI DELLA RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA SUBENTRATA NELLA CURA DEL PAZIENTE, DOPO UN PRECEDENTE TRATTAMENTO SANITARIO
Ordinanza commentata: Tribunale di Perugia, 28.03.2023, n. 3947/2022, dott.ssa Roberti
L’Azienda Sanitaria rappresentata alla richiesta di ATP azionata dai genitori di un minore, per verificare i danni subiti dal figlio a causa di presunti errori nel trattamento sanitario ricevuto da presso l’Azienda stessa. Il bambino, nato con encefalopatia-ischemica nel 2010, fu trasferito da un altro Ospedale e la sua condizione sarebbe peggiorata presso il secondo nosocomio, a causa di un trattamento errato, con gravi danni conseguenti, tra cui epilessia e tetraparesi spastica.
Abbiamo difeso l’Azienda sostenendo che i danni subiti dal bambino siano solo un aggravamento dell’asfissia perinatale iniziale e che essendo intervenuto un accordo transattivo con il primo Ospedale che si era interessato del paziente, detta transazione debba intendersi sottoscritta a tacitazione dell’intero danno, incluso quello derivante dal secondo trattamento.
Il Tribunale, esaminando il caso, ha ritenuto che l’azione legale non possa essere accolta, in quanto i danni lamentati devono considerarsi parte di un unico danno complessivo, già risarcito con la transazione di cui sopra. La domanda di risarcimento è stata quindi dichiarata inammissibile e le spese legali sono compensate tra le parti.
Avv. Elena Cristofari