In sede di opposizione al passivo fallimentare, la procedura fallimentare nostra assistita resiste avvero l’opposizione esperita dal creditore escluso ed eccepisce il difetto di legittimazione della società cessionaria del credito. La carenza di prova deriva dal fatto che il creditore opponente non ha dimostrato la titolarità rapporto sostanziale, avendo prodotto soltanto l’avviso in G.U. relativo alla cessione in blocco ex art. 58 TUB, senza allegare il contratto di cessione.
Rileva il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale che parte ricorrente non ha depositato tutta la documentazione comprovante la titolarità attiva in sede di ricorso (soltanto gli estratti dell’avviso in G.U. relativi alle operazioni di cessione in blocco coinvolte) e se anche il giudizio di opposizione allo stato passivo, presenta natura impugnatoria, lo stesso non è caratterizzato dalla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame dem andato al giudice dell’opposizione, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica del GD, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato (cfr. Cass. n. 21490 del 2020).
Il Tribunale di Spoleto accoglie le nostre tesi e rigetta l’opposizione del creditore escluso, con la condanna del creditore opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avv. Nicola Tondini
