Abbiamo impugnato in Cassazione una sentenza preceduta da ‘doppia conforme’, di accoglimento dell’azione di revocatoria esperita da un Istituto di Credito, per l’inefficacia di un atto di donazione intrafamiliare, gravato del modus che il donante (padre) ha imposto alla donataria (madre) per l’accudimento e mantenimento del figlio gravemente disabile.
La Cassazione, accogliendo le tesi del ricorrente, ha ritenuto che debba esperirsi l’indagine sulla rilevanza ponderale / economica del modus rispetto al compendio donato, in quanto si potrebbe verificare in concreto una ‘non gratuità’ della donazione, il che incide sui presupposti per l’accoglimento della actio pauliana: in altri termini, l’introduzione nel negozio di donazione di una clausola modale molto gravosa lo ha trasformato in un contratto a titolo oneroso, perché parte del dono viene controbilanciata dalla prestazione imposta al donatario.
La S.C. non condivide quanto affermato da Tribunale e Corte territoriale perugini, ovvero che “se anche il modo valesse più dell’immobile”, la gratuità sarebbe rimasta, perché la giurisprudenza di legittimità insegna che il modus “costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione”.
Non solo, la Cassazione ha incidentalmente ritenuto illegittima la decisione della Corte d’appello, laddove non ha ammesso la CTU richiesta in ordine all’aspetto sopra indicato (cioè alla rilevanza dell’onere, rispetto al valore della donazione) ed ha rimesso la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione che ‘… procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione …’.
Avv. Elena Cristofari – Avv. Nicola Tondini
