I nostri Clienti sono risultati aggiudicatari di un bene immobile a vocazione commerciale, nell’ambito di un’asta immobiliare tenutasi in senso ad una procedura fallimentare; in data posteriore all’aggiudicazione gli attori erano venuti a conoscenza del fatto che l’immobile in questione era stato concesso in locazione a terzi anteriormente all’apertura della procedura e con contratto opponibile a quest’ultima (e quindi agli aggiudicatari), contratto di cui non era stata riferita l’esistenza nella perizia di stima e neppure nel bando di gara.
Abbiamo pertanto agito nei confronti del Curatore del Fallimento e del Perito che aveva redatto la stima dell’immobile (su cui era stata formulata l’offerta di acquisto), in quanto l’indisponibilità dell’immobile rende di fatto non monetizzabile l’investimento compiuto dagli aggiudicatari.
Nello stesso giudizio si è agito nei confronti del solo Curatore per l’omessa custodia del bene in data posteriore all’aggiudicazione e prima dell’immissione nel possesso degli aggiudicatari
La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado ha riconosciuti il diritto al risarcimento, affermando il principio che incombe sul curatore, in qualità di amministratore del patrimonio fallimentare, e sul perito, in forza dell’incarico ricevuto dal giudice delegato, l’onere di indagare il titolo di godimento in forza del quale i terzi esercitavano attività in una porzione dell’immobile di proprietà della fallita di segnalarlo ai soggetti interessati all’acquisto affinché questi potessero correttamente ponderare le potenzialità reddituali ed i rischi economici correlati all’acquisto immobiliare.
Nel contempo, è stato detto che il Curatore risponde dei danni al compendio immobiliare a titolo contrattuale, di talché non può limitarsi ad asserire di essersi tempestivamente adoperato per garantire agli aggiudicatari l’immissione nel possesso del bene e deve comprovare di aver effettivamente avviato precipue attività giudiziali (denunce-querele) e stragiudiziali (diffide eventualmente rivolte al conduttore) volte a garantire la conservazione del bene nello stato di fatto antecedente alle procedure di vendita esecutiva.
Avv. Nicola Tondini – Avv. Elena Cristofari
